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RECLAMI E ARBITRATO BANCARIO

 
Reclami
Il Confidi ha predisposto un’apposita procedura per la ricezione ed il trattamento dei reclami inerenti le proprie prestazioni e servizi.
Il Socio può presentare reclamo all’Ufficio Legale – Contenzioso del Confidi tramite raccomandata a/r indirizzata a “Credimpresa soc. coop., via Roma n°457, 90139 Palermo -  Ufficio Legale e Contenzioso”. Lo stesso reclamo può anche essere inoltrato per via telematica all’indirizzo di posta elettronica info@confidicredimpresa.it  o ufficioreclami@confidicredimpresa.it .
La procedura è gratuita per il Consorziato, salvo le eventuali spese relative alla corrispondenza inviata.
L’Ufficio Legale - Contenzioso evade la richiesta entro il
termine ultimo di trenta giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso.
Il Socio, qualora si ritenga insoddisfatto del reclamo presentato al Confidi, (perché non ha avuto risposta, perché le risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, benché positiva, non sia stata eseguita dallo stesso Confidi), prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario, il Socio può consultare il sito web   www.arbitrobancariofinanziario.it, o chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere al Confidi stesso. Il Confidi mette a disposizione dei propri Soci – presso i propri locali e sul proprio sito internet – le guide relative all’accesso all’Arbitro Bancario Finanziario.

Guida e modulo arbitro bancario

L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.
E' un sistema alternativo, più semplice, rapido ed economico rispetto al ricorso al giudice anche perché non prevede la necessità di assistenza legale da parte di un avvocato.
E' un sistema "stragiudiziale" perché la risoluzione delle controversie avviene al di fuori del processo ordinario.
L'ABF è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d'Italia.
Le decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice ma se l'intermediario non le rispetta il suo inadempimento è reso pubblico.
Il cliente può ricorrere all'ABF solo dopo aver cercato di risolvere la controversia inviando un reclamo scritto all'intermediario. Se la decisione dell'ABF è ritenuta non soddisfacente, il cliente, l'intermediario o entrambi possono rivolgersi al giudice.

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